P.a., operazione pulizia dei bilanci

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Con l’approvazione dei rendiconti 2014,

quindi entro aprile prossimo, le amministrazioni dovranno procedere al riaccertamento straordinario dei residui, il primo degli adempimenti in vista della introduzione a tappe a partire dal 2015, della armonizzazione dei bilanci. Chi non lo farà andrà incontro allo scioglimento del consiglio. L’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, potrà comunque essere ripianato in dieci anni (10 per cento l’anno). Questo prevede il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo delle norme del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali (si veda ItaliaOggi del 29 agosto scorso). Il decreto prevede, a decorrere dall’1 gennaio 2015, l’applicazione graduale della contabilità armonizzata. Nel 2015 si partirà con:

1) adozione a soli fini conoscitivi dei nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi, mentre ai fini autorizzatori si continuerà, in parallelo, con gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al dpr 194/96;

2) applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, con il conseguente riaccertamento straordinario dei residui.

Nel 2016 sarà poi la volta dell’adozione anche ai fini autorizzatori dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto, con conseguente scomparsa del cosiddetto doppio binario, dell’adozione del piano dei conti integrato e codifica della transazione elementare e dell’affiancamento alla contabilità finanziaria della contabilità economico patrimoniale integrata. Per gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione la contabilità armonizzata partirà complessivamente da gennaio 2015.

Operazione pulizia. Gli enti, dunque, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, cancellando i propri residui attivi e passivi (crediti incagliati, debiti non pagati etc etc), cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria potenziata. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura. Conseguentemente, gli enti determineranno il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati, se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui.

Italia Oggi, Di Enzo Cuzzola 3.9.2014