2-Zingaretti rivuole 15 milioni da indagati falliti e truffatori
26.4.2020 da italiaoggi.it e La Verità quotidiano lettura 6’
1-Domenico Cacopardo di italiaoggi.it I Dcpm sono anticostituzionali. Il Covid19 può innescare delle derive autoritarie
Consapevole dell'esattezza del vecchio detto francese «Quand le bâtiment va, tout va» (quando l'edilizia marcia, tutta l'economia marcia), avevo concordato col direttore di occuparmi proprio dell'assenza totale del governo Di Maio-Conte sul terreno cruciale delle infrastrutture. Tuttavia, l'intensità, le critiche superficiali e, soprattutto, lo scetticismo provocati dal mio articolo di ieri sulle competenze del presidente del consiglio e sulla congruità dello 'strumento' Dpcm mi inducono a tornare sull'argomento.
Ha impressionato molto la cosiddetta «enormità» dell'asserzione che, essendo i vari decreti del presidente del consiglio viziati da incompetenza, i vertici delle varie amministrazioni avrebbero dovuto non applicarli.
In realtà, questo non l'ho scritto da nessuna parte. Ho affermato, invece, supportando il concetto con un'ampia citazione di testi legislativi, che i vertici delle amministrazioni, prima di dare applicazione alle norme avrebbero dovuto segnalare alla presidenza del consiglio, l'illegittimità dello strumento e, comunque, della procedura adottata. Questo avrebbe comportato due effetti: o il premier riaffermava (con provvedimento motivato) quanto statuito e in questo caso i Dpcm non essendo illeciti, ma solo illegittimi, avrebbero avuto attuazione, o riconsiderava procedura e strumento e sostituiva i Dpcm con dei decreti-legge.
«Se non è zuppa e pan bagnato», dirà qualcuno e qualcun altro «In un'emergenza come quella in cui eravamo e siamo, vai a guardare il capello!». Non è così, invece e per le ragioni che qui di seguito esporrò, ben sapendo che la materia è molto tecnica e che quindi occorrerà uno sforzo per rendere comprensibili le mie considerazioni ai non addetti ai lavori.
Facciamo un passo indietro e torniamo alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva della Protezione civile, e, in particolare, all'art. 5: «… al verificarsi degli eventi il Consiglio dei Ministri… delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata… la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni… per l'attuazione degli interventi si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico… le ordinanze sono emanate… dal Capo del Dipartimento della protezione civile… le ordinanze… al Ministro con portafoglio delegato … o … al Presidente del Consiglio dei Ministri. … [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro…] … può emanare altresì ordinanze …» .
Questo richiamo tende a dimostrare e dimostra, come nemmeno nella legge fondativa della Protezione civile è affidato al presidente del consiglio il compito di regolatore della vita civile ed economica delle aree colpite, per il Coronavirus, l'Italia. Le ordinanze di cui all'art. 5 sono determinazioni strettamente strumentali a realizzare ciò che nella dichiarazione dello stato di emergenza è stato previsto.
Va anche ricordato che il 30 gennaio il consiglio dei ministri ha deliberato: «… è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza… (con la stessa deliberazione si conferma il) …potere (del) capo della protezione civile di emanare ordinanze in deroga alle leggi ma nel rispetto dell'ordinamento giuridico su… organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento …al ripristino della funzionalità…».
2-Il sito del governo, in merito, riporta in sintesi le sue decisioni, confluite nei Dpcm o in decreti-legge. La cosa curiosa è che ogni paragrafo si apre con una sintesi della conferenza stampa di Conte, passando poi al merito. A oggi, a parte le varie ordinanze, la presidenza del consiglio ha adottato 15 determinazioni, 5 delle quali confluite in decreti-legge. Le restanti 10, tutte Dpcm.
Il criterio della scelta dello strumento è di difficile lettura, giacché molte decisioni di rango legislativo sono state veicolate da decreti del presidente del consiglio. Tra i decreti-legge va fatta attenzione a quello del 25 marzo, che, di fatto, è una specie di apertura di credito per alcuni successivi Dpcm. Una procedura insolita e di certo anticostituzionale, visto che con un decreto d'urgenza il consiglio dei ministri conferisce al suo presidente poteri straordinari esercitati poi in modo tale da investire i diritti costituzionali dei cittadini.
In definitiva, le perplessità che ho manifestato negli articoli del 17 aprile e in quello di ieri non possono che essere confermate, insieme alla constatazione che l'Amministrazione pubblica non ha esercitato quel minimo di autonoma valutazione dei provvedimenti amministrativi del presidente del consiglio che le avrebbe imposto di rilevarne l'illegittimità.
Certo, questo ragionamento non introietta il particolare clima di questi mesi, il dramma che l'Italia stava vivendo e, quindi, le difficoltà per i vertici delle amministrazioni di adottare iniziative o far presenti circostanze che l'avrebbero esposta all'accusa di sabotaggio.
Ma le osservazioni che confermo aiutano a capire quanto sia flebile e inconsistente il limite che separa la legittimità costituzionale dalla illegittimità costituzionale. E come la tendenza all'autoritarismo antiparlamentare possa esprimersi in circostanze come queste, in cui la tentazione di diventare o di presentarsi come il demiurgo delle situazioni difficili e drammatiche possa cogliere chiunque, specialmente chi è espressione del Movimento 5Stelle che intendeva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno.
Respingo, infine, l'accusa di pregiudizio antigovernativo. Come sempre, esprimo le mie opinioni e non pretendo di avere la verità in tasca, anche se offro ai lettori (mediante ampie citazioni) la possibilità di leggere le norme di cui discuto. Come dimostrano i vari casi in giro per il mondo e anche per l'Europa (cfr. Polonia e Ungheria), eventi come questa pandemia offrono utili sponde alle tentazioni autoritarie dei governanti. Parlare del caso Italia serve anche allo scopo di dissuadere lor signori dall'abusare dei poteri che casualmente si sono trovati a esercitare. © Riproduzione riservata
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