Violenze sessuali, le sfumature del concetto di ‘consenso’ in Italia e negli altri Paesi. Spagna

Categoria: Italia

ed Italia modelli sul consenso positivo, la Germania la tipicità sulla volontà contraria riconoscibile.

Maria Vittoria Ambrosone 1 Dicembre 2025 alle 12:13 ilriformista.it lett3’

Mentre Spagna ed Italia adottano modelli esplicitamente centrati sul consenso positivo, la Germania fonda la tipicità sulla volontà contraria riconoscibile. Le tre soluzioni si iscrivono nella tendenza europea a superare i modelli basati sulla violenza o sulla resistenza, ma con un equilibrio diverso: in Spagna prevale l’affirmative consent (“solo sí es sí”); in Germania il negative consent (“nein heißt nein”), interpretato in senso ampio; in Italia si propone un modello misto, che inserisce il consenso come requisito generale, pur mantenendo un elenco di condotte tipiche tradizionali come figure autonome o aggravate.

Spagna – “Solo sí es sí”

La Ley Orgánica 10/2022 “de garantía integral de la libertad sexual” ha superato la tradizionale distinzione tra “abuso sexual” (privo di violenza o intimidazione) e “agresión sexual” (con violenza o intimidazione): il nuovo modello unifica tutte le condotte non consensuali sotto la categoria della “agresión sexual”, rendendo il consenso il fulcro della tipicità. Al riformato art. 178 la legge stabilisce che: «Se considera agresión sexual cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.

Solo se entenderá que hay consentimiento cuando este se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona» (Traduzione: «Si considera aggressione sessuale qualsiasi atto che offenda la libertà sessuale di un’altra persona senza il suo consenso. Si intende che vi è consenso solo quando esso sia stato manifestato liberamente mediante atti che, tenuto conto delle circostanze del caso, esprimano chiaramente la volontà della persona»). Si adotta, dunque, una definizione positiva: il consenso deve essere manifestato “mediante atti che… esprimano chiaramente la volontà della persona”. È un modello vicino al paradigma statunitense dell’“affirmative consent”, che non richiede tuttavia formalismo: la giurisprudenza infatti sottolinea l’importanza del contesto e della comunicazione non verbale.

Germania – “Nein heißt Nein”

Con la riforma del 2016 (c.d. “Fünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches”) si è passati da un modello incentrato sulla coercizione fisica (Nötigungstatbestand) a uno basato sul dissenso. Il nuovo § 177 StGB, infatti, punisce qualsiasi atto sessuale compiuto contro la volontà riconoscibile della vittima, anche in assenza di violenza, resistenza fisica o minaccia. La nuova disciplina dei reati sessuali, dunque, ha ridefinito il § 177 StGB ponendo al centro la punibilità degli atti sessuali “dissensuali”: «Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser vornimmt oder von ihr vornehmen lässt, wird […] bestraft». (Traduzione: «Chi compie atti sessuali su un’altra persona o induce un’altra persona a compierli contro la sua volontà riconoscibile è punito […]»). Elemento centrale è che la contrarietà della vittima sia riconoscibile per l’agente. Questo include: un “no” verbale esplicito; segnali non verbali inequivoci; situazioni in cui la vittima non può opporsi efficacemente ma il dissenso è desumibile dal contesto.

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Italia – Il consenso libero e attuale

La proposta A.C 1693-A – da poco approvata dalla Camera – prevede la seguente formulazione per l’art. 609-bis: “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. La proposta, dunque, riscrive integralmente il citato articolo, facendo del “consenso libero e attuale” il criterio fondamentale per definire la violenza sessuale. In pratica, qualsiasi atto sessuale – compiuto, fatto compiere o subìto – in assenza di tale consenso configura reato.