Liberiamo la magistratura. Referendum giustizia, via il sistema delle correnti,

Categoria: Italia

via la politica. Csm lottizzato per gestire gli avanzamenti di carriera, è diventato la ‘Terza Camera

*Alberto de Sanctis -9.2.2026 alle 11:04 ilriformista.it lett4’

Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di “alta amministrazione” e non di rappresentanza della magistratura. La sua composizione è sintomatica della volontà dei costituenti di creare un perfetto equilibrio tra i poteri dello Stato, evitando di conferire alla magistratura un autogoverno senza limiti e contrappesi. Il CSM, in composizione mista (due terzi magistrati, un terzo laici), garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, in netta maggioranza numerica, ma nel contempo crea un legame con il massimo organo elettivo espressione della nostra democrazia, il Parlamento in seduta comune.

La “terza Camera”

Nel tempo il CSM si è trasfigurato in un ibrido tra “terza Camera” – che esprime pareri su leggi e disegni di legge anche in contrasto con le due Camere e con il Governo – e organo politico di rappresentanza della magistratura in un’osmosi, pericolosa per gli equilibri interni allo Stato, con un’associazione privata che porta il nome di Associazione Nazionale Magistrati (ANM), al cui interno svolgono una fondamentale funzione le c.d. “correnti”, veri e propri movimenti politici organizzati in strutture organiche. È un fenomeno unico al mondo, almeno nelle moderne democrazie occidentali. I nostri magistrati, se lo ritengono, possono iscriversi a dei veri e propri “partiti” interni ed è difficile definire altrimenti delle associazioni che si dotano di organi rappresentativi, esecutivi e assembleari, di segreterie e presidenze, di simboli e colori che richiamano il loro orientamento ideologico (rosso per le correnti di sinistra, azzurro e blu per le correnti di centro e destra).

Le correnti e la lottizzazione del Csm

La vera deriva consiste nell’aver lottizzato il CSM per gestire, con la logica degli accordi tra correnti e tra correnti e “laici”, tutta la vita giudiziaria del nostro Paese ed in particolare gli avanzamenti di carriera, le promozioni, le nomine dei “fuori ruolo”, le nomine dei capi degli uffici giudiziari, specie per sedi di particolare rilievo “geopolitico”. La nomina per gli uffici direttivi non avviene per concorsi interni né per valutazioni di professionalità, per la semplice ragione che i candidati ad un certo ruolo arrivano al voto del CSM con una valutazione sempre e solo positiva. La percentuale di valutazioni positive è di poco superiore al 99%. Quello che è determinante, quindi, è il voto della corrente e l’accordo che la corrente prende con le altre correnti per nominare il capo di quell’ufficio giudiziario. Il merito non ha alcun rilievo se non nella selezione interna, del tutto arbitraria, propria delle relazioni sociali corporative.

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La riforma prevede la separazione delle carriere tra la magistratura requirente (i pubblici ministeri) e la magistratura giudicante (giudici civili e penali) e quindi la creazione di due Consigli superiori della magistratura. La magistratura nel suo complesso rimane un ordine unitario, autonomo e indipendente, da ogni altro potere dello Stato (art. 104 Cost.), ma le carriere vengono separate e quindi vengono costituiti due CSM, competenti – l’uno per i pubblici ministeri l’altro per i giudici – per le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni.

Perché separare le carriere

Le proporzioni interne ai due CSM tra membri togati e laici rimangono identiche a quella del CSM unitario: due terzi di magistrati, un terzo di laici (professori e avvocati). Esattamente come una goccia d’acqua che cadendo a terra crea due gocce identiche. Semmai – ed è questa la vera conquista per la giustizia di un paese democratico – la separazione dei due CSM libererà definitivamente i giudici dal controllo dei pubblici ministeri. Le loro carriere, le loro promozioni, le valutazioni di professionalità, le nomine a Presidente di quel Tribunale o di quella Corte d’Appello non dipenderanno, nemmeno indirettamente, dall’intervento dei pubblici ministeri e cioè dal controllo di coloro che rappresentano l’accusa nel processo penale. La riforma prevede che i componenti togati dei due CSM siano estratti a sorte “secondo le procedure previste dalla legge” (art. 104, quarto comma, Cost.).

Il sorteggio anti-correnti

Il sorteggio è l’unico sistema per superare l’egemonia delle correnti e liberare la magistratura dal controllo politico “interno”, che si è rivelato ben più pericoloso del controllo politico “esterno”. La vicenda Palamara ci insegna che i magistrati non sono manovrati dalla politica ma semmai, in una posizione del tutto paritaria, hanno la capacità di gestire, in accordo o in contrasto con la politica, il loro potere. E lo fanno attraverso le correnti e gli accordi tra le correnti. Il magistrato realmente indipendente, non iscritto a correnti e comunque non supino alle forze politiche interne alla magistratura, avrà poche possibilità di emergere per le proprie qualità e per i propri meriti.

Il magistrato sorteggiato non è affatto meno autorevole di un magistrato eletto, anzi non ha alcun vincolo politico con l’elettorato e con i capi-corrente che lo hanno candidato, è libero di decidere con l’unico scopo di applicare la legge. Del resto al CSM non si deve fare politica ma solo alta amministrazione. Se un magistrato può applicare una misura cautelare in carcere, può disporre perquisizioni e intercettazioni, può irrogare ergastoli e altre pene detentive, può decidere controversie civilistiche e societarie con effetti decisivi per la vita privata di un cittadino, per la sopravvivenza di un’azienda, per l’occupazione di migliaia di lavoratori, sarà anche in grado di verificare, per esempio, l’idoneità di un suo collega a svolgere le funzioni di presidente di un Tribunale.

L’obiettivo della riforma è quello di riportare i due CSM dei pubblici ministeri e dei giudici, con gli stessi equilibri interni di composizione, nella cornice costituzionale originaria impedendo forme di lottizzazione, da parte delle c.d. correnti politiche interne alla magistratura, di un organo di alta amministrazione fondamentale per tutelare la terzietà del giudice dal pubblico ministero e l’indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo.

*Alberto de Sanctis - avvocato penalista