Legge elettorale, ecco perché la Consulta

ha bocciato il Porcellum

L’attuale premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale in vigore – il Porcellum – può produrre “una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica”, in quanto, non impedendo “il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista” si rivela “foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione”. E’ quanto si legge nelle 26 pagine delle motivazioni della sentenza di abolizione del Porcellum depositate ieri dalla Consulta dopo quattro ore di Camera di consiglio.

Il premio di maggioranza, spiega la Consulta, è “manifestatamene irragionevole” poiché “incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste” al fine di accedervi, si pone “in contraddizione con l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le lezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o uno o più partiti che ne facevano parte ne escano”. Questo scenario “provocherebbe un’alterazione degli equilibri istituzionali tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l'altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura".

Il Parlamento eletto resta tuttavia legittimo in base al “principio fondamentale della continuità dello Stato” e la sentenza, si legge nelle motivazioni della Consulta, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto".

Da rivedere è invece, secondo la Consulta, il principio secondo cui il premio di maggioranza “varia da Regione a Regione” rivelandosi maggiore “nelle Regioni più grandi e popolose”. Per questo, specifica la Consulta, “il peso del voto sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori”. Anche la rappresentanza tra elettori ed eletti è stata contestata dalla Consulta poiché le liste bloccate rendono la legge elettorale “non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi”.

Cancellata la vecchia norma, “la normativa che resta in vigore per la dichiarata illegittimità costituzionale” (della vecchia legge elettorale) è quella di un proporzionale puro, “completamente idonea – secondo la Consulta – a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo”.

© - FOGLIO QUOTIDIANO, 14 gennaio 2014 - ore 09:40

Solo gli utenti registrati possono commentare gli articoli

Per accedere all'area riservata