La riforma del processo civile è legge:

 ecco cosa cambia

di Redazione | 06 Novembre 2014 ore 19:14 Foglio

L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, dopo il voto di fiducia dell'altro ieri, il disegno di legge sul processo civile. I voti a favore sono stati 317, quelli contrari 182, 5 gli astenuti.

L'approvazione parlamentare introduce una serie di misure finalizzate a rendere più veloci i tempi della giustizia civile. Tra queste figurano novità che riguardano, oltre alle nuove procedure sui divorzi, l'arbitrato e la negoziazione assistita. Su richiesta delle parti, le cause ancora pendenti in tribunale o in appello possono essere trasferite a seconda del valore (più o meno superiore a 100mila euro) a un collegio arbitrale o a un arbitro unico. Gli arbitri saranno individuati tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno 5 anni. Il lodo avrà gli stessi effetti della sentenza. L'arbitrato è tuttavia espressamente escluso in caso di diritti indisponibili o cause di lavoro. Un successivo regolamento del ministero della Giustizia dovrà prevedere incentivi di natura economica.

Altro strumento di risoluzione stragiudiziale, ferma restando l'esclusione dei diritti indisponibili e delle cause di lavoro, è l'accordo gestito dagli avvocati delle parti, con tempi di conclusione non superiori a 3 mesi (salvo proroga di altri 30 giorni). L'accordo avrà valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In alcune materie, come il pagamento di somme inferiori a 50mila euro o il risarcimento del danno da incidente stradale, la negoziazione assistita è condizione di procedibilità per l'azione civile. Si accorcia anche il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che sarà limitato al mese di agosto.

Nelle cause meno complicate, che richiedono un'istruttoria limitata e dove a decidere è il tribunale in composizione monocratica, il giudice può stabilire d'ufficio il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione.

Accelerazioni anche nel processo di esecuzione, attraverso la semplificazione dell'espropriazione forzata e l'impiego di procedure informatizzate. Il tribunale, su istanza del creditore, può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare. Più facile anche il pignoramento dei veicoli. Saranno però impignorabili i depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche.

Per disincentivare chi ha torto a fare comunque causa, è stata quasi azzerata la discrezionalità del giudice di compensare le spese legali. Dal momento della domanda giudiziale è previsto infatti un sostanzioso aumento (dall'uno all'8,15 per cento) del tasso di mora in corso di giudizio.

ASSISTENZA DIFENSORI NON OBBLIGATORIA - Questa modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

CHI PERDE RIMBORSA LE SPESE DEL PROCESSO - Per disincentivare l'abuso del processo, viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E FERIE DEI MAGISTRATI - Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall'1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato: 30 giorni.

DECISIONI CAUSE PENDENTI MEDIANTE TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE FORENSE - Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate). Le

cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell'ipotesi in cui l'opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi.

CONCILIAZIONE CON L'ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI - La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Per alcune materie è condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO - Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Pm si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.

CHI NON PAGA VOLONTARIAMENTE I DEBITI PAGHERA' DI PIU' - In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato), è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

IL CREDITORE DEVE POTER CONOSCERE TUTTI I BENI DEL DEBITORE - L'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare punta a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei.

ELIMINAZIONE DEI CASI IN CUI LA DICHIARAZIONE DEL TERZO DEBITORE VA RESA IN UDIENZA - In materia di espropriazione presso terzi in generale si provvede, quale diretta conseguenza dell'introduzione delle nuove norme in materia di competenza territoriale (nuovo art. 26-bis), ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

ESECUZIONE PER IL RILASCIO - viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati.

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