4-Tutto quello che volevate sapere sul nuovo Senato e non avete mai osato chiedere

Decideranno i Consigli regionali e non più gli elettori, mentre i risparmi saranno risibili di fronte ai 600 miliardi di spesa pubblica, ma lo snellimento dell'apparato parlamentare è il nodo cruciale della riforma

di Tommaso Canetta Linkiesta

La riforma costituzionale, su cui gli italiani saranno chiamati a esprimersi il prossimo 4 dicembre, prevede diverse e importanti novità rispetto all’assetto istituzionale attuale. Una delle principali è la nuova forma che assume il Senato della Repubblica italiana.

Contrariamente a quanto auspicato da diverse parti alla vigilia del percorso riformatore, il Senato non viene soppresso. Le sue funzioni vengono tuttavia grandemente ridotte – lo vedremo in un approfondimento dedicato – e la sua composizione è drasticamente innovata. In base al nuovo articolo 57 cost. non ci saranno più 315 senatori (più quelli a vita), ma 100. Tra questi 100 ci potranno essere fino a 5 senatori “a vita”: ex Presidenti della Repubblica, in carica a vita come ora, oppure personalità illustri nominate dal Quirinale, che tuttavia – e qui sta la novità - resteranno in carica per un mandato non rinnovabile di 7 anni.

Per quanto poi la dizione formale rimanga, chiamare i membri del nuovo Senato “senatori” sembra improprio sotto più punti di vista. In primo luogo di sostanza: non saranno più eletti direttamente dai cittadini a rappresentare la nazione come avviene ora, ma saranno invece eletti dai consigli regionali – su indicazione dei cittadini, i dettagli sono rinviati a una futura legge che dovrà approvare il Parlamento – per rappresentare gli enti territoriali di provenienza. La durata del loro mandato è vincolata a quella dell’ente territoriale di provenienza, il che comporta oltretutto che il Senato – considerato che non tutti i consigli regionali sono eletti contemporaneamente – avrà una composizione variabile nel corso di una stessa legislatura. Il loro stipendio poi è solamente quello da consiglieri regionali (in virtù delle modifiche all’art. 69 cost.), che ora per Costituzione verrà agganciato a quello dei sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (nuovo art. 122 cost.). Né lo stipendio, né la durata della carica sono insomma legati alla loro funzione di senatori, ma a quella di consiglieri regionali.

In secondo luogo il termine “senatori” sembra inadatto per una questione di forma. Dal latino senex, che significa anziani, i senatori oggi per essere eletti devono aver compiuto 40 anni di età (i deputati 25). Con le nuove regole potrebbe teoricamente diventare senatore un sindaco di 18 anni, troppo giovane per entrare alla Camera.

Le critiche principali che sono state fatte a questa parte della riforma costituzionale riguardano innanzitutto la figura “ibrida” dei nuovi senatori. Se non rappresentano la nazione ma gli enti territoriali, perché non c’è vincolo di mandato? Per fare un esempio, il senatore in quota Pd eletto da un consiglio regionale a guida Forza Italia risponderà alle logiche di partito più che non a quelle di appartenenza all’ente territoriale in assenza di tale vincolo.

Se sulla “natura ibrida” dei nuovi senatori le critiche sembrano condivisibili alla maggior parte dei giuristi, le altre paiono più deboli. La nuova natura del Senato è legata alla fine del bicameralismo paritario, che dovrebbe sveltire e semplificare il procedimento legislativo

Poi si paventa che, avendo già un ruolo da svolgere (quello del consigliere regionale o del sindaco) e non potendo delegare ad altri membri dello stesso ente territoriale, i nuovi senatori non avranno tempo per far tutto. Infine alcuni osservatori criticano il mantenimento dell’immunità funzionale per questi nuovi “senatori-consiglieri regionali” – anche alla luce dei numerosi scandali che di recente hanno coinvolto diversi consigli regionali - e il rinvio a una futura legge dei dettagli della loro elezione (per sapere “come” si potrà rispettare la volontà dei cittadini).

Se sulla “natura ibrida” dei nuovi senatori le critiche sembrano condivisibili alla maggior parte dei giuristi, le altre paiono più deboli. La nuova natura del Senato è legata alla fine del bicameralismo paritario, che dovrebbe sveltire e semplificare il procedimento legislativo. La nuova funzione del Senato sarà di conseguenza molto meno impegnativa (meno del 5% dell’attività legislativa attuale, secondo il governo, dovrebbe coinvolgerlo in futuro) e quindi la partecipazione alle sue sedute non dovrebbe creare problemi di mancanza di tempo ai senatori-consiglieri regionali/sindaci, che spesso sono a Roma per la propria attività. Inoltre con la nuova Costituzione si otterrà una riduzione della classe parlamentare (da 945 a 730), con una conseguente riduzione anche del numero di tali soggetti che godono dell’immunità, e un abbattimento dei costi della politica (i senatori non saranno stipendiati in quanto tali, e i loro stipendi saranno agganciati a quelli dei sindaci). Il rinvio poi a legge ordinaria per alcuni, pur fondamentali, dettagli è poi la normalità per i testi costituzionali, e i principi a cui le singole disposizioni circa l’elezione da parte dei consigli regionali dei nuovi senatori dovranno uniformarsi sono invece sanciti esplicitamente.

Nel complesso si ha l’impressione di un compromesso al ribasso rispetto all’originaria intenzione di eliminare il Senato, o di renderlo un organo esclusivamente e coerentemente rappresentativo dei territori. Le criticità dovrebbero essere tuttavia rese poco rilevanti dalla fine del bicameralismo paritario. Allo stesso tempo i pregi evidenti – riduzione del totale dei parlamentari e dei costi della politica – sono più questioni simboliche che reali: la funzionalità del sistema non dipenderà dall’avere 215 senatori in meno, ma dall’assegnare al Senato un ruolo che non sia il doppione di quello della Camera, e un risparmio di poche centinaia di milioni per uno Stato che spende ogni anno circa 600 miliardi di euro appare risibile.

Solo gli utenti registrati possono commentare gli articoli

Per accedere all'area riservata