È vero che ci sono tribunali islamici che vogliono introdurre la sharia in Italia?
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In Italia non può esistere un tribunale dotato di un potere autonomo di anteporre il diritto islamico – come qualsiasi altro tipo di diritto religioso – al posto delle leggi dello Stato.
12 ottobre 2026 redazione pagella politica .it lettura 4'
Una camera arbitrale è un organismo che gestisce la risoluzione delle controversie tra due o più parti senza ricorrere al tribunale ordinario, ma le parole di Salvini mettono insieme questioni diverse: se possano esistere in Italia «tribunali» islamici con poteri propri, quale diritto possa essere applicato in un arbitrato e quali siano i limiti di questi organismi. In Italia non è vietato costituire una camera arbitrale privata né, in linea di principio, utilizzare regole di matrice religiosa per decidere una controversia. Ma una camera arbitrale non costituisce una giurisdizione autonoma rispetto a quella dello Stato e quelle regole possono operare solo entro i limiti fissati dall’ordinamento italiano.
Più complesso invece è stabilire se le regole indicate dalla Camera di Padova siano state individuate in modo sufficientemente preciso e possano essere validamente applicate.
Il giorno dopo il post di Salvini, l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII) ha preso le distanze dalla Camera arbitrale islamica, definendola un’«iniziativa autonoma» promossa da soggetti sconosciuti alle comunità islamiche che rappresenta e «priva di qualsiasi mandato».
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Che cos’è la Camera arbitrale islamica
La Camera Arbitrale Islamica Italiana è stata costituita a Padova il 3 marzo 2026 come associazione non riconosciuta. Secondo l’atto costitutivo, si propone di «promuovere la cultura dell’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie all’interno della comunità islamica italiana».
Il suo regolamento definisce come «Tribunale Arbitrale» l’organo chiamato a decidere. Quanto alle regole applicabili alla controversia, stabilisce che il Tribunale, quando «decide secondo equità, tiene sempre conto dei principi che ispirano il diritto islamico». Quando invece decide secondo diritto, «applica i precetti del diritto islamico comuni alle nazioni islamiche». Se le parti hanno in comune la cittadinanza di un Paese che include il diritto islamico nel proprio ordinamento, il Tribunale deve invece applicare «il diritto islamico come interpretato ed applicato in tale paese». Per le questioni non regolate dal diritto islamico, si applica il diritto italiano.
Va segnalato che il testo del regolamento disponibile online è stato modificato rispetto a qualche giorno fa, come risulta anche da alcune fonti. Fino al 7 ottobre si parlava di «Tribunale Sciaraitico», di «canoni di diritto processuale della Shari’a» e di «precetti della Shari’a comuni alle nazioni islamiche». L’8 ottobre, invece, l’organo è diventato «Tribunale Arbitrale», il riferimento ai canoni processuali della Shari’a non compare più e si parla di «diritto islamico». La differenza è rilevante, perché alcune delle formule che hanno alimentato il caso politico e mediatico non compaiono più nella versione oggi sul sito. Sul proprio sito la Camera definisce ora il suo arbitrato come «rituale ai sensi del codice di procedura civile».
Le controversie affidate agli arbitri
Affidare una controversia a soggetti privati anziché rivolgersi a un tribunale dello Stato non è di per sé illegale. È ciò che avviene con l’arbitrato, disciplinato dal codice di procedura civile.
L’articolo 806 del codice di procedura civile stabilisce che le parti possono affidare agli arbitri solo le controversie che riguardano diritti di cui possono liberamente disporre. In pratica, si tratta soprattutto di diritti economici e patrimoniali, quindi di liti su contratti, pagamenti o risarcimenti.
Nell’arbitrato “rituale”, gli arbitri pronunciano un “lodo”, che tra le parti produce gli effetti di una sentenza. Ma gli arbitri restano soggetti diversi dai giudici dello Stato e non esercitano una giurisdizione autonoma: hanno il potere di decidere su una controversia perché le parti gliel’hanno conferito e lo esercitano entro i limiti stabiliti dalla legge italiana. Per questo, anche se il regolamento della Camera usa l’espressione «Tribunale», non siamo davanti a una nuova autorità giudiziaria.
Si può applicare il diritto islamico?
L’affermazione di Salvini secondo cui in Italia esisterebbero «solo le leggi italiane» richiede una precisazione.
In seguito alla riforma del processo civile – approvata nel 2022 sotto il governo Draghi –, l’articolo 822 del codice di procedura civile prevede espressamente che, negli arbitrati decisi secondo diritto, le parti possano indicare «le norme o la legge straniera» applicabili al merito della controversia. Il fatto che un arbitrato si svolga in Italia, dunque, non comporta che debba per forza essere applicato solo il diritto italiano.
Più delicata è la questione delle regole che la Camera arbitrale dichiara di voler applicare. Il diritto islamico non coincide con la legge di un singolo Stato, ma potrebbe comunque rientrare tra le «norme» di cui parla l’articolo 822, che usa una formula ampia. Resta però un problema ulteriore. Come detto, il regolamento della Camera stabilisce che gli arbitri applichino «i precetti del diritto islamico comuni alle nazioni islamiche», senza però indicare con precisione quali siano e lasciando quindi al collegio il compito di individuarli. Questa indeterminatezza è uno dei punti che pongono maggiori interrogativi.
Detto ciò, il fatto che un arbitrato richiami regole di matrice islamica non lo rende illegittimo. Quelle regole possono essere utilizzate per decidere una controversia privata, purché siano validamente individuate e la loro applicazione resti entro i limiti fissati dall’ordinamento italiano.
I limiti posti dalla legge italiana
Un primo limite riguarda le controversie che possono essere affidate agli arbitri. Si è già detto che il codice di procedura civile consente l’arbitrato solo quando sono in gioco diritti disponibili. Un collegio arbitrale, per esempio, non potrebbe attribuire effetti civili a un matrimonio al di fuori dei casi e delle condizioni previsti dalla legge italiana. Né potrebbe attribuire effetti civili a un secondo matrimonio di una persona già sposata: in Italia, tra l’altro, la bigamia è punita dal codice penale.
Inoltre, la materia penale non può essere oggetto di arbitrato. Accertare con effetti penali che una persona abbia commesso un reato e applicarle una pena rientra nelle funzioni attribuite dall’ordinamento agli organi dello Stato e non può essere affidato per accordo a soggetti privati. Un collegio arbitrale non può quindi dichiarare penalmente responsabile una persona né infliggerle una pena. Tanto meno potrebbe ordinare una mutilazione come sanzione, anche se fosse prevista dalla regola religiosa invocata per decidere la controversia.
Esiste poi un limite ancora più generale: l’ordine pubblico, cioè l’insieme dei principi fondamentali dell’ordinamento che l’autonomia delle parti non può superare. L’articolo 829 del codice di procedura civile stabilisce infatti che un lodo arbitrale è in ogni caso impugnabile quando la decisione è contraria all’ordine pubblico. Dunque, la volontà delle parti non basta a rendere applicabile qualsiasi regola. Un lodo fondato su regole incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, per esempio perché produce una discriminazione fondata sul sesso contraria al principio di uguaglianza, potrebbe essere impugnato per nullità.
Infine, il lodo pronunciato all’esito di un arbitrato rituale, come quello che la Camera dichiara di amministrare, produce tra le parti gli effetti di una sentenza, ma da solo non basta a consentire l’esecuzione forzata. Secondo l’articolo 825 del codice di procedura civile, se la parte che ha perso nell’arbitrato non adempie ai suoi obblighi, l’altra deve chiedere al tribunale del luogo in cui ha sede l’arbitrato di dichiarare il lodo «esecutivo». Solo dopo questo passaggio si possono usare strumenti come il pignoramento.
Gli arbitrati religiosi
In Italia esistono diversi arbitrati, e anche quelli di stampo religioso non sono una novità.
Per esempio lo statuto dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) prevede che il “Collegio dei Probiviri” possa decidere «in via arbitrale previo accordo delle parti» alcune controversie che coinvolgono rabbini, dipendenti, iscritti, associazioni o enti ebraici. Quando è necessario interpretare la legge o la tradizione ebraica, il collegio deve acquisire il parere della “Consulta Rabbinica”, organo dell’UCEI competente sulle questioni religiose e composto da rabbini. Va detto però che l’UCEI ha un’intesa con lo Stato ed è una personalità giuridica riconosciuta da una legge del 1989, mentre l’organismo di Padova è un’associazione non riconosciuta. Ma questo riguarda lo status delle due organizzazioni e non incide sui profili riguardanti l’arbitrato islamico.
In conclusione, l’esistenza di una camera arbitrale non equivale di per sé alla nascita di una «giustizia parallela». Può esistere un organismo privato, al quale le parti affidano volontariamente le controversie arbitrabili, che applica norme diverse da quelle italiane. Il regolamento della Camera arbitrale islamica di Padova attribuisce al diritto islamico un ruolo centrale nella decisione delle controversie tra privati.
Alcune disposizioni, come l’uso dei precetti del diritto islamico come norme applicabili per risolvere le controversie, pongono interrogativi legittimi sulla compatibilità con la disciplina italiana dell’arbitrato, ma al momento è esagerato affermare che l’obiettivo dell’arbitrato sia quello di portare «la sharia in Italia».
Astrattamente, anche precetti del diritto islamico possono essere utilizzati nell’arbitrato, ma entro i limiti dell’ordinamento italiano: è la legge italiana a stabilire quali controversie possano essere affidate agli arbitri e a fissare i limiti delle loro decisioni, restando preclusa la possibilità di infliggere pene, rendere leciti comportamenti vietati o produrre effetti contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento.
In Italia non può esistere un tribunale dotato di un potere autonomo di anteporre il diritto islamico – come qualsiasi altro tipo di diritto religioso – al posto delle leggi dello Stato.


