Corte Ue, Stato può rimandare migranti in Paesi sicuri

A prescindere da chi sia competente per domanda d'asilo

ANSA Europa 17 marzo, 11:35

BRUXELLES - Il regolamento Dublino III "consente agli Stati membri di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato membro competente per l'esame della domanda o di un altro Stato membro". Lo ha stabilito oggi la Corte di giustizia Ue esaminando d'urgenza il caso di un migrante pakistano richiedente asilo fermato in Repubblica ceca e rimandato in Ungheria, Paese di primo ingresso in Ue, che a sua volta ha deciso di rimandarlo in Serbia da cui era arrivato.

Il cittadino pakistano Shiraz Baig Mirza, seguendo la prima rotta balcanica dei migranti, è entrato illegalmente in Ungheria attraversando la frontiera con la Serbia lo scorso agosto. Dopo aver presentato domanda di protezione internazionale in Ungheria ha però lasciato il Paese, quindi le autorità hanno chiuso l'esame della domanda. L'uomo, mentre stava cercando di raggiungere l'Austria, è stato bloccato in Repubblica ceca, che ha chiesto all'Ungheria di riprendersi il migrante. Questa ha accettato, e Mirza, riportato in Ungheria, ha ripresentato domanda di asilo. Budapest ha però deciso di non esaminare la richiesta nel merito, in quanto ritiene che la Serbia, da cui è arrivato il pakistano, sia un Paese terzo sicuro. L'uomo, ora in un centro chiuso, ha allora presentato ricorso.

Secondo la Corte Ue, il diritto di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro "può essere esercitato" da uno Stato membro che si dichiari competente per l'esame della domanda anche se la persona ha lasciato il Paese prima che questa sia stata esaminata. Inoltre, secondo le regole di Dublino III, l'Ungheria non è obbligata a informare la Repubblica ceca sulle sue norme nazionali che prevedono il rinvio del migrante in un Paese terzo sicuro. Allo stesso tempo viene garantito il diritto al migrante di fare ricorso contro la decisione di trasferimento e contro la decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Lussemburgo precisa, però, che il diritto dell'aspirante rifugiato a ottenere una decisione definitiva sulla sua domanda di protezione, "non comporta né che lo Stato membro competente sia privato della possibilità di dichiarare la domanda irricevibile" e né che gli venga "imposto di riprendere l'esame della domanda a una fase particolare della procedura".

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