SPECIALE REFERENDUM Con la riforma costituzionale avremo meno democrazia? No, aumenta quella diretta

Più firme necessarie ma anche tempi più garantiti per le leggi di iniziativa popolare, quorum più basso e voti anche propositivi per i referendum: sono le due spinte della revisione della Carta alla democrazia diretta. Mentre l’elezione indiretta dei senatori restringe la democrazia parlamentare

di Tommaso Canetta,  Linkiesta, 23.11.2016

Uno degli argomenti ricorrenti del fronte del No alla riforma costituzionale è che con essa si comprime la democrazia italiana. L’accusa fa perno principalmente sulla mancata elezione diretta da parte dei cittadini del nuovo Senato. La risposta del fronte del Sì è che il Senato, nella nuova Costituzione, avrebbe innanzitutto funzioni molto ridotte, non rappresenterebbe più la nazione ma gli enti locali, e che comunque l’indicazione dei cittadini verrà rispettata al momento in cui i consigli regionali decideranno i senatori tra i propri componenti (la nuova Costituzione rinvia a una futura legge ordinaria per i dettagli). Non abbastanza, secondi i critici, che temono una sorta di “dimezzamento” del potere decisionale dei cittadini.

Uscendo però dal recinto dei mutamenti relativi alla democrazia rappresentativa, la riforma contiene anche diverse misure che vanno a incidere sulla democrazia diretta, in particolare sugli strumenti che sono dati al popolo per intervenire direttamente nelle scelte politiche dello Stato.

Cambiano innanzitutto le leggi di iniziativa popolare. Il nuovo articolo 71 della Costituzione infatti prevede che le firme necessarie per proporre un disegno di legge al Parlamento triplichino, passando dalle 50 mila attuali a 150 mila. A fronte di questo innalzamento dello sbarramento numerico viene però data una maggiore importanza a tali leggi. Si prevede ora infatti che “la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi”. Si vuole insomma porre rimedio alla situazione attuale, che vede la percentuale di tali leggi poi approvate in via definitiva – sul totale di quelle proposte – ferma all’1,5 per cento. Per “le forme e i limiti” dei tempi garantiti di cui sopra la Costituzione rinvia ai regolamenti parlamentari, che andranno quindi eventualmente adeguati in seguito all’eventuale entrata in vigore delle modifiche costituzionali (è infatti vietato fare tali leggi prima che la Costituzione sia effettivamente cambiata).

Il nuovo articolo 71 della Costituzione prevede che le firme necessarie per proporre un disegno di legge al Parlamento triplichino, passando dalle 50 mila attuali a 150 mila. Ma ora la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi

Sempre all’articolo 71 viene poi aggiunto un altro comma, che introduce la novità dei “referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché altre forma di consultazione, anche delle formazioni sociali”. Una legge costituzionale è incaricata di stabilirne condizioni ed effetti, mentre una legge ordinaria – approvata da ambo le Camere – dovrà disporne le modalità di attuazione. Si tratta di una novità relativa, perché già ora sono possibili referendum consultivi ma serve che il Parlamento approvi un’apposita legge costituzionale, volta per volta (accadde nel 1989 per la prima volta dal ’46 – monarchia o repubblica - col referendum sul conferimento al Parlamento europeo di un mandato costituente), e la cui portata è ancora da capire, a causa del rinvio a future leggi. Il nuovo referendum “propositivo e d’indirizzo” potrebbe però teoricamente servire per aggirare i limiti che sono invece posti al referendum abrogativo, ad esempio il divieto di tenere referendum sull’autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, su amnistie e indulti, e su leggi di bilancio. Autorevoli esponenti della dottrina ritengono scontato che ai nuovi referendum vengano imposti dei limiti, forse proprio gli stessi del referendum abrogativo, ma se così non fosse si potrebbero avere in futuro votazioni popolari su tematiche ad esempio legate all’Unione europea, che al momento sono invece vietate, anche se sarebbero referendum “di indirizzo” e non dagli esiti vincolanti (come nel caso della Brexit, ad esempio) a differenza del referendum abrogativo.

Anche per quest’ultimo è introdotta una novità dalla riforma. Nel nuovo articolo 75 della Costituzione si prevede infatti che, se le firme raccolte per il referendum abrogativo sono superiori alle 800 mila, il quorum non sarà più il 50%+1 dei voti di tutti gli aventi diritto, ma il 50%+1 degli elettori che hanno votato alle ultime elezioni politiche (il dato di affluenza per intenderci). Ad esempio, con questa nuova possibilità, un referendum che superi le 800 mila firme raccolte avrebbe oggi il quorum al 37,5%+1 (l’affluenza era infatti stata del 75%). Un abbassamento, questo, a lungo richiesto da vari settori dell’opinione pubblica e dagli esperti di diritto, perché capace teoricamente di rivitalizzare uno strumento che per anni – da inizio anni ’90 fino ai quattro quesiti del 2011 – non ha funzionato, azzoppato dagli inviti all’astensione da parte di chi avrebbe votato “No” all’abrogazione di questa o quella legge. Scendendo il quorum anche il fronte del “No” sarebbe teoricamente incentivato a far campagna per la partecipazione al voto, evitando inviti all’astensione potenzialmente controproducenti. Resta poi anche l’attuale disciplina (quorum al 50%+1 degli aventi diritto), nel caso le firme raccolte siano più di 500 mila ma meno di 800 mila.

Nel nuovo articolo 75 della Costituzione si prevede che se le firme raccolte per il referendum abrogativo sono superiori alle 800 mila, il quorum non sarà più il 50%+1 dei voti di tutti gli aventi diritto, ma il 50%+1 degli elettori che hanno votato alle ultime elezioni politiche

Nel complesso si può dire che la riforma introduce una significativa novità con il potenziale abbassamento del quorum sui referendum abrogativi, e una serie di novità la cui portata sarà invece chiarita in passaggi successivi (riforma dei regolamenti parlamentari, leggi attuative etc.). Se, dunque, la democrazia parlamentare è sicuramente ristretta nella nuova Costituzione – la valutazione se sia un bene o un male spesso si appaia a quella sul superamento del bicameralismo paritario, che è funzionale a tale restringimento – , con altrettanta sicurezza si può dire che è aumentata la democrazia diretta. Come e quanto lo si vedrà solo dopo un’eventuale vittoria dei “Sì” il 4 dicembre.

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