2- Riforma, perché l’Italia migliora cambiando il rapporto tra Stato e Regioni

Il Titolo V, uno dei punti più importanti della riforma del centrosinistra del 2001, da anni mostra tutti i suoi limiti: riconsegnando alcuni poteri allo Stato si diminuisce il conflitto con gli enti locali e si mettono in piedi strategie uniche (si spera più efficaci) a livello nazionale

di Tommaso Canetta, Linkiesta

La riforma della Costituzione su cui si voterà il prossimo 4 dicembre prevede, accanto a numerosi passi in avanti, un deciso passo indietro da un punto di vista della devoluzione di funzioni e poteri dallo Stato alle Regioni. Rispetto alla riforma “federalista” del 2001 si può parlare di una vera e propria “controriforma”, nata dalla constatazione – comune a quasi tutte le forze politiche, anche se diverse sono le soluzioni proposte – del fallimento delle modifiche precedentemente introdotte.

In particolare in seguito alla riforma varata dall’allora governo di centrosinistra si registrò un sensibile aumento dei costi (ad esempio la spesa sanitaria è passata dai 75 miliardi di euro del 2001 agli oltre 110 attuali), un conseguente aumento della pressione fiscale, un aumento della burocrazia (con la moltiplicazione di strutture, permessi e procedure diverse da Regione a Regione) e un’impressionante esplosione dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni di fronte alla Corte Costituzionale. Materia del contendere, quasi sempre, è a chi spetti legiferare su questo o quell’aspetto delle materie assegnate, in base alla Costituzione vigente dopo il 2001, alla “competenza concorrente” (cioè in cui lo Stato fissa i principi generali ma le Regioni legiferano nel dettaglio).

Per rimediare a queste storture la riforma Boschi prevede il ri-accentramento nelle mani dello Stato di competenze e poteri precedentemente devoluti. Secondo i critici adesso si starebbe esagerando nella direzione opposta, punendo eccessivamente gli enti locali, considerato che il malfunzionamento della riforma del 2001 sarebbe da imputare – secondo questa teoria – più al suo mancato completamento (ad esempio col federalismo fiscale e col passaggio dal criterio del costo storico a quello dei costi standard, per i rimborsi che lo Stato versa alle Regioni) che non alla sua natura stessa.

Rispetto alla riforma “federalista” del 2001 si può parlare di una vera e propria “controriforma”: la materia del contendere, quasi sempre, è a chi spetti legiferare su questo o quell’aspetto delle materie assegnate, in base alla Costituzione vigente dopo il 2001, alla “competenza concorrente” (cioè in cui lo Stato fissa i principi generali ma le Regioni legiferano nel dettaglio)

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la riforma costituzionale del 2016.

Spariscono innanzitutto le Province dalla Costituzione (tranne quelle di Trento e Bolzano), sostituite dalle Città Metropolitane, enti di secondo livello – cioè non eletti dai cittadini ma dai sindaci e con funzioni ridotte – già previsti dalla riforma del 2001 ma istituiti solo a partire dal 2014.

Scompare poi la competenza concorrente tra Stato e Regioni. In base al nuovo articolo 117 cost. le materie che ricadevano in questo tipo di competenza sono ora quasi interamente ri-attribuite allo Stato, tra cui: assicurazioni; ricerca scientifica e tecnologica; previdenza complementare e integrativa; tutela, sicurezza e politiche attive del lavoro; commercio con l’estero; ordinamento sportivo, delle professioni e della comunicazione; protezione civile; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

In materia poi di istruzione, tutela della salute, governo del territorio, attività culturali e beni culturali (che ora sono nella competenza concorrente), e di turismo e politiche sociali (oggi di competenza regionale), con la riforma Boschi toccherebbe allo Stato fissare le disposizioni generali e comuni, mentre alle Regioni verrebbe lasciata la competenza legislativa per gli aspetti meno rilevanti. In questi casi si crea quindi un regime di co-legislazione tra Stato e Regioni. Alle Regioni resta comunque la competenza residuale rispetto alle materie non esplicitamente attribuite alla competenza statale.

Secondo i sostenitori del “Sì” con queste misure si dovrebbe ottenere una drastica riduzione della burocrazia (si pensi ad esempio al settore dei trasporti), una miglior tutela dell’interesse nazionale (paradigmatico il caso del turismo, dove con la Francia ad esempio ad oggi compete la singola Regione e non l’Italia) e una maggiore uniformità di trattamento per tutti i cittadini italiani (es. salute o istruzione). Il fronte del “No” lamenta che la co-legislazione faccia rientrare dalla finestra quello che è uscito (la competenza concorrente) dalla porta e soprattutto che la riforma produca un crescente divario tra le Regioni a statuto speciale – che non vengono investite da molte delle modifiche suddette – e quelle a statuto ordinario, fortemente depotenziate, mentre era da tempo anzi auspicabile in una riduzione della differenza tra i due regimi. Su quest’ultimo punto in particolare è debole la contro-risposta del fronte del “Sì”, secondo cui un simile compromesso è innegabilmente al ribasso e tuttavia si è reso necessario per far votare la riforma al Senato attuale.

Secondo il nuovo articolo 116, il Parlamento può concedere a una determinata Regione “particolari condizioni di autonomia” in alcune determinate materie che con sono attribuite alla competenza statale, solo se, e questa è la novità, “la Regione è in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”

Altra importante novità introdotta dalla riforma è la “clausola di supremazia” dello Stato sulle Regioni, che consente allo Stato di intervenire con proprie leggi anche nelle materie di competenza regionale “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Secondo i favorevoli, di nuovo, si tutela meglio in questo modo il principio di eguaglianza dei cittadini e l’interesse collettivo, mentre per i contrari si dà un assegno in bianco al governo che rischia di ledere l’autonomia degli enti locali.

Anche da un punto di vista finanziario viene ridotta la libertà di manovra per gli enti locali. Nel nuovo articolo 119, al comma che prevede “le risorse (…) assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubblichi di Comuni, Città Metropolitane e Regioni”, viene aggiunto che “con legge dello Stato sono definiti indicatori di costo e fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni”. Non dovrebbe insomma più essere possibile per una Regione spendere il triplo dell’altra per esercitare la stessa funzione, ci saranno invece dei criteri rigidi a cui doversi uniformare (anche se i dettagli dipenderanno dalla futura legge ordinaria a cui qui si rinvia).

Sempre da un punto di vista economico, ci sono poi alcune misure che il fronte del “Sì” ha spesso speso presso l’opinione pubblica rivendicando un’opera di riduzione dei costi: in primo luogo vengono vietati i “rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica” per i gruppi politici presenti nei Consigli Regionali (in totale i venti gruppi costano 30 milioni di euro l’anno). Poi si stabilisce che l’indennità dei consiglieri regionali non possa superare quella del sindaco del Comune capoluogo di Regione. Su questo punto pesano diverse incognite: lo stipendio dei consiglieri regionali è un mix di indennità e diaria – cioè un rimborso – e la proporzione tra le due varia da caso a caso, e anche lo stipendio dei sindaci di capoluogo varia a seconda della popolazione residente, portando quindi l’asticella a livelli diversi da Ragione a Regione.

Sono infine previste due disposizioni costituzionali nella riforma di carattere “premiale/punitivo” nei confronti degli enti locali e dei loro amministratori. Secondo il nuovo articolo 116, il Parlamento può – con votazione di ambo le Camere – concedere a una determinata Regione “particolari condizioni di autonomia” in alcune determinate materie che con sono attribuite alla competenza statale, solo se, e questa è la novità, “la Regione è in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”. Dunque più autonomia solamente alle Regioni virtuose. Specularmente, nell’articolo 120 che tratta del commissariamento da parte dello Stato degli enti locali, si introduce la possibilità di escludere i “titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente”. Viene quindi stabilito esplicitamente che anche una gestione scellerata dei conti può portare al commissariamento. Anche in questo caso si rinvia a una legge dello Stato di futura emanazione per stabilire i dettagli.

Questa contro-riforma del Titolo V è solo poco meno controversa dunque – in particolare a causa della suddetta questione delle Regioni a statuto speciale – rispetto al superamento del bicameralismo paritario, ma la divisione tra favorevoli e contrarie segue logiche parzialmente diverse. Gli schieramenti dei favorevoli e dei contrari a questa ri-centralizzazione si sovrappongono solo parzialmente ai fronti del “Sì” e del “No” al referendum del 4 dicembre. Le voci critiche nei confronti dell’eccessiva riduzione dei poteri degli enti locali, che negli anni in cui tutti si dicevano federalisti sarebbero state assordanti, scontano oggi il fallimento della precedente riforma del Titolo V e l’oggettiva illogicità di alcune situazioni esistenti (per esempio la proliferazione delle autorità portuali). E tra chi ha mantenuto un orientamento federalista ci sono anche opinioni favorevoli alla riforma, che ritengono bilanciata questa riduzione del potere delle Regioni nel Titolo V con la nuova identità del Senato, destinato a rappresentare gli enti locali e non più la nazione.

Categoria Italia

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