No, criticare i magistrati non è un reato. C'è un giudice a Roma

Una storia e una sentenza che riguardano il Foglio e più in generale un aspetto dello stato di diritto: le sentenze si possono commentare e la critica si può esprimere “anche in forma di aperto dissenso”. Una svolta

CLAUDIO CERASA 23 GEN 2023 ilfoglio.it lettura4’

Uno splendido giudice, che ringraziamo, qualche giorno fa ha depositato al tribunale di Roma una sentenza piuttosto gustosa. Una sentenza che riguarda questo giornale, sì, ma che riguarda più in generale un lato interessante dello stato di diritto: il diritto, per l’appunto, di non considerare i magistrati come delle entità intoccabili e non criticabili. In sintesi estrema: sì, cari magistrati, care vestali del diritto, le sentenze si possono commentare.

La storia è questa. Il 30 giugno del 2020, su queste pagine, l’elefantino, Giuliano Ferrara, ha scritto un articolo formidabile su un grande scandalo italiano. Titolo: “Le porcherie rimosse contro Berlusconi”. Svolgimento: sette anni dopo il verdetto definitivo per frode fiscale contro il Cav., sette anni dopo la sentenza Esposito, dal nome del presidente del collegio giudicante della sezione feriale, sette anni dopo la sentenza in conseguenza della quale Berlusconi fu cacciato dal Senato della Repubblica, un relatore di quella sentenza, il compianto giudice Amedeo Franco, ammise, in una conversazione registrata mentre parlava con Berlusconi, che quel verdetto fu da lui giudicato “una porcheria”.

Il frutto, ha così sintetizzato l’elefantino, “di una manovra oscena di assoggettamento alla casta togata della volontà popolare, della rappresentanza politica e dei diritti dell’opposizione parlamentare”.

Poco tempo dopo quell’articolo, i magistrati che si sono sentiti chiamati in causa hanno scelto di citare in giudizio questo giornale, come spesso capita quando un magistrato viene criticato, e secondo i due magistrati attori, il Pres. Dott. Antonio Esposito e il Cons. Dott. Claudio D’Isa, quello del Foglio sarebbe stato, aperte virgolette, “un brutale e volgare attacco portato violentemente nei confronti sia, in primo luogo, del Presidente Esposito sia del Cons. D’Isa” in quanto nello scritto i giudici sarebbero “stati ingiustificatamente e gravemente accusati di aver strumentalizzato la funzione giudiziaria per finalità estranee a quelle sue proprie e di essere stati parziali, faziosi, non indipendenti nel giudicare il Dott. Berlusconi prestandosi ad un’operazione politica priva dei connotati dell’imparzialità ed indipendenza che devono caratterizzare la condotta del magistrato”.

Questo giornale, in sede di difesa, ha spiegato di aver semplicemente esercitato, in modo a nostro avviso legittimo, il diritto di critica in relazione a fatti aventi una portata oggettiva, quali, in particolare, le registrazioni della conversazione che è intercorsa nel 2014 tra il senatore Berlusconi e il dott. Amedeo Franco. Il 9 gennaio il tribunale di Roma ha dato ragione al Foglio ma la ragione per cui abbiamo scelto di parlare di questa storia riguarda qualcosa di più importante del Foglio. Riguarda l’affermazione di un principio, o meglio di un diritto, che il tribunale ha scelto di mettere nero su bianco. Il tribunale ricorda, anche agli attori, che il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca poiché non si concretizza nella narrazione di fatti ma nell’espressione di un’opinione, “che come tale non può pretendersi rigorosamente obbiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti”. E questo, scrive ancora il tribunale, comporta che “non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell’articolista essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse”. E qui arriva la riflessione più interessante. Se è vero, scrive il tribunale, che il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione). Se è vero che il carattere identitario di un giudizio o di un’opinione personale dell’autore non può che essere soggettivo. E se è vero che il diritto di critica è riferito a un profilo della libertà di pensiero, strettamente funzionale alla dialettica democratica (“se la cronaca riferisce una realtà fenomenica, ed è per definizione descrittiva ed obiettiva, la critica propone una valutazione; la cronaca dunque descrive l’accadimento, la critica lo legge e lo valuta”). E’ anche vero che la critica, “oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale dell’autore”, può esprimersi, legittimamente, “anche in forma di aperto dissenso”. E questo vale, scrive il tribunale, anche per quanto riguarda “il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati”, che “deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell’homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l’unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata – è bene ricordarlo – in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia e indipendenza”. Si potrebbe pensare che sia un gesto eroico isolato di un tribunale, e un po’ lo è, ma in verità il tribunale altro non ha fatto che richiamare una sentenza della Cassazione, la numero 34432 del 12 settembre del 2007 e per questo ha ritenuto le nostre parole frutto di un “legittimo esercizio del diritto di critica nei termini sopra indicati”. Parole, “pur caratterizzate da un tono polemico”, che “non possono ritenersi ingiuriose”, in quanto “esse prendono spunto da un fatto obiettivo, qual è la registrazione di una conversazione e non valicano mai il limite della continenza”. Una piccola rivoluzione: un giudice che afferma che le sentenze si possono commentare e che il diritto di critica vale per tutti, anche per i magistrati.

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